(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16  del
                           30 marzo 2015) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              SOMMARIO 
 
                              PREAMBOLO 
 
                               CAPO I 
 
                        Disposizioni generali 
 
  Art. 1 - Oggetto 
  Art. 2 - Definizioni 
  Art. 3 - Funzioni della Regione 
  Art. 4 - Funzioni dei comuni 
  Art. 5 - Regolamento di attuazione 
 
                               CAPO II 
 
Atti di programmazione e strumenti di pianificazione territoriale  in
                           materia di cave 
 
  Art. 6 - Piano regionale cave 
  Art. 7 - Contenuti del piano regionale cave 
  Art. 8 - Procedure per  l'approvazione  e  la  modifica  del  piano
regionale cave 
  Art.  9  -  Adeguamento  degli   strumenti   della   pianificazione
territoriale ed urbanistica comunale 
  Art.  10  -  Disposizioni  per  la  previsione  di  nuove  aree   a
destinazione estrattiva. Ampliamento o riduzione di quelle esistenti 
  Art. 11 - Avviso pubblico 
  Art.  12  -  Collaborazione  tra  enti  per  la  definizione  degli
strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica 
  Art.  13  -  Previsioni  degli   strumenti   della   pianificazione
territoriale ed  urbanistica  comunali  in  contrasto  con  il  piano
regionale cave 
  Art.14 - Poteri sostitutivi 
  Art.15 - Monitoraggio 
 
                              CAPO III 
 
Disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
                             estrattiva 
 
  Art. 16 - Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva 
  Art. 17 - Domanda di autorizzazione 
  Art. 18 - Oggetto e contenuto dell'autorizzazione 
  Art. 19 - Procedimento di rilascio dell'autorizzazione 
  Art. 20 - Durata dell'autorizzazione 
  Art. 21 - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione 
  Art. 22 - Subingresso nelle coltivazioni 
  Art. 23 - Varianti all'autorizzazione 
  Art.  24  -  Ultimazione  dei   lavori   di   coltivazione   e   di
risistemazione ambientale 
  Art.   25   -   Obblighi   informativi    connessi    all'esercizio
dell'attivita' estrattiva 
  Art. 26 - Garanzie finanziarie 
  Art. 27 - Contributo di estrazione 
  Art. 28 - Consorzi 
 
                               CAPO IV 
 
            Disposizioni relative al permesso di ricerca 
 
  Art. 29 - Permesso di ricerca 
  Art. 30 - Obblighi del ricercatore 
 
                               CAPO V 
 
               Recupero e riqualificazione ambientale 
                    dei siti estrattivi dismessi 
 
  Art.  31  -  Recupero  e  riqualificazione  ambientale   dei   siti
estrattivi dismessi 
 
                               CAPO VI 
 
                        Disposizioni relative 
                    al distretto Apuo-Versiliese 
 
  Art. 32 - Agri marmiferi  di  proprieta'  dei  Comuni  di  Massa  e
Carrara 
  Art. 33 - Concessione 
  Art. 34 - Oggetto e contenuto della concessione 
  Art. 35 - Procedimento per il rilascio della concessione 
  Art. 36 - Contributo di estrazione e canone concessorio 
  Art. 37 - Cause di decadenza della concessione 
  Art. 38 - Autorizzazioni e concessioni esistenti 
  Art. 39 - Regolamenti comunali 
  Art. 40 - Sviluppo del distretto apuo-versiliese 
  Art. 41 - Accordi per la filiera locale 
 
                              CAPO VII 
 
                       Funzioni amministrative 
                 in materia di vincolo idrogeologico 
 
  Art.  42  -  Funzioni  amministrative   in   materia   di   vincolo
idrogeologico 
 
                              CAPO VIII 
 
                  Disciplina dell'attivita' di cava 
               per la realizzazione di opere pubbliche 
 
  Art. 43 - Disposizioni generali 
  Art. 44 - Autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito 
  Art. 45 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione  per  la
coltivazione delle cave di prestito 
  Art. 46 - Autorizzazione alle indagini preliminari 
  Art. 47 - Disposizioni di carattere eccezionale 
  Art. 48 - Estrazione dai corsi d'acqua 
  Art.  49  -  Estrazione  di  materiali  da  taglio   per   restauri
architettonici e monumentali 
 
                               CAPO IX 
 
        Funzioni di polizia delle cave, vigilanza e sanzioni 
 
  Art. 50 - Funzioni di polizia e vigilanza 
  Art. 51 - Coordinamento, monitoraggio e controllo della Regione 
  Art. 52 - Sanzioni 
 
                               CAPO X 
 
                         Obblighi dei comuni 
 
  Art. 53 - Obblighi dei comuni 
  Art. 54 - Inadempimento dei comuni 
 
                               CAPO XI 
 
             Misure di promozione del tessuto produttivo 
 
  Art. 55 - Promozione delle  filiere  produttive  dei  materiali  da
estrazione 
 
                              CAPO XII 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  Art. 56 - Dotazione organica 
  Art. 57 - Validita'  dei  piani  regionali  e  provinciali  per  le
attivita' estrattive 
  Art. 58 - Disposizioni transitorie 
  Art. 59 - Sanzioni per inadempimento della Regione 
  Art. 60 - Clausola valutativa 
  Art. 61 - Modifiche  dell'articolo  88  della  legge  regionale  n.
65/2014 
  Art. 62 - Modifiche dell'art. 45 della legge regionale n. 10/2010 
  Art. 63 - Modifiche  dell'allegato  A1  della  legge  regionale  n.
10/2010 
  Art. 64 - Abrogazione dell'allegato A3  della  legge  regionale  n.
10/2010 
  Art. 65 - Modifiche  dell'allegato  B1  della  legge  regionale  n.
10/2010 
  Art. 66 - Modifiche  dell'allegato  B3  della  legge  regionale  n.
10/2010 
  Art. 67 - Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 65/1997 
  Art. 68 - Modifiche dell'art. 21 della legge regionale n. 65/1997 
  Art. 69 - Modifiche della legge regionale n. 78/1998 
  Art. 70 - Modifiche della legge regionale n. 104/1995 
  Art. 71 - Norma finanziaria 
 
                              PREAMBOLO 
 
Il Consiglio regionale 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n) ed o), dello Statuto; 
  Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di  carattere
legislativo per disciplinare  la  ricerca  e  la  coltivazione  delle
miniere nel Regno); 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo  1997,  n.
59); 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  (Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della  legge  6
luglio 2002, n. 137); 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale); 
  Visto il decreto legislativo 30 maggio  2008,  n.  117  (Attuazione
della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei  rifiuti  delle
industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE); 
  Vista la legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina  degli
agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara); 
  Vista la  legge  regionale  11  agosto  1997,  n.  65  (Istituzione
dell'Ente per la gestione del «Parco Regionale  delle  Alpi  Apuane».
Soppressione del relativo Consorzio); 
  Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n.  78  (Testo  Unico  in
materia di cave, torbiere,  miniere,  recupero  di  aree  escavate  e
riutilizzo di residui recuperabili); 
  Vista legge regionale 22  giugno  2009,  n.  30  (Nuova  disciplina
dell'Agenzia regionale per la  protezione  ambientale  della  Toscana
«ARPAT»); 
  Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in  materia
di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto
ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio); 
  Vista la legge regionale 7 gennaio  2015,  n.  1  (Disposizioni  in
materia  di  programmazione  economica  e  finanziaria  regionale   e
relative procedure  contabili.  Modifiche  alla  legge  regionale  n.
20/2008); 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale 8  novembre  1995,  n.
488; 
  Visto il  parere  istituzionale  favorevole  espresso  dalla  Prima
commissione consiliare nella seduta del 5 marzo 2015; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio  delle  autonomie
locali nella seduta del 16 ottobre 2014; 
  Considerato quanto segue: 
    1. La programmazione del  settore  estrattivo  necessita  di  una
visione d'insieme finalizzata a  stabilire  regole  univoche  per  il
corretto uso delle risorse minerarie, ad assicurare coerenza sotto il
profilo della tutela del territorio e dell'ambiente  ed  a  garantire
uguali opportunita' per le imprese del settore; occorre prevedere  la
dislocazione delle funzioni di pianificazione mediante un solo  piano
di livello regionale «piano regionale cave» (PRC),  inteso  sia  come
strumento di programmazione del settore, sia come preciso riferimento
operativo; 
    2. Nel predisporre un nuovo strumento  della  programmazione  del
settore estrattivo  si  dovra'  tener  conto  prioritariamente  della
presenza e della localizzazione di risorse minerarie suscettibili  di
essere coltivate, delle reali necessita' di approvvigionamento, della
presenza di siti estrattivi gia' autorizzati che  possono  concludere
il proprio ciclo estrattivo e della presenza di  aree  degradate  che
necessitano di interventi  di  trasformazione  da  cui  e'  possibile
trarre benefici per il territorio e profitto  per  i  lavoratori.  La
nuova  pianificazione  si  propone  di  ricercare  una  piu'   chiara
compatibilita' tra attivita' estrattiva e tutela dell'ambiente e  del
territorio  incentivando  anche  nuove  soluzioni   localizzative   e
l'impiego di nuovi metodi di coltivazione delle sostanze minerali; 
    3. Nella consapevolezza che il settore delle attivita' estrattive
si  contraddistingue  per  la   rilevanza   economica,   sociale   ed
occupazionale, va incentivata la sensibilizzazione  di  una  condotta
responsabile delle imprese estrattive e del settore  del  riciclaggio
dei  materiali  riutilizzabili.  Conseguentemente  va  previsto   che
l'autorizzazione sia rilasciata a soggetti dotati di idonea capacita'
tecnica e professionale; 
    4. E' opportuno incentivare il riuso delle  aree  di  escavazione
dismesse e in abbandono, sostenere l'uso dei prodotti di sostituzione
e dei riciclati ed incoraggiare l'uso ottimale delle risorse al  fine
di attenuare  la  dipendenza  dalle  materie  prime,  limitandone  il
consumo; 
    5. L'attuale sistema  pianificatorio  prevede  la  redazione  dei
piani delle attivita' estrattive, di recupero delle aree  escavate  e
di riutilizzo dei residui  recuperabili  delle  provincie  (PAERP)  e
cinque province su dieci hanno redatto  un  piano  provinciale;  fino
all'entrata in vigore  del  nuovo  piano  regionale  delle  attivita'
estrattive, di recupero delle  aree  escavate  e  di  riutilizzo  dei
residui  recuperabili  (PRAER),   tali   cinque   piani   provinciali
continueranno ad essere vigenti, cosi'  come  continuera'  ad  essere
vigente il piano regionale attivita' estrattive (PRAE) nelle province
sprovviste di PAERP ed il PRAER per l'intero territorio regionale; 
    6. L'attuale  processo  istruttorio  relativo  alla  verifica  di
assoggettabilita' e alla valutazione di impatto ambientale  necessita
di elementi omogenei per dare modo di valutare  con  uniformita'  sul
territorio gli impatti ambientali dell'attivita'  estrattiva;  a  tal
fine l'intervento normativo prevede l'attribuzione alla Regione delle
competenze in materia di impatto  ambientale  oltre  una  determinata
soglia; 
    7. Al fine di salvaguardare specifiche esigenze  di  unitarieta',
omogeneita' e uniformita' delle funzioni di vigilanza e controllo  da
parte dei soggetti competenti,  comuni  e  aziende  unita'  sanitarie
locali  (USL)  si  rende  necessario  disciplinare  con   regolamento
regionale lo svolgimento e l'organizzazione delle  medesime  funzioni
ai sensi dell'art. 63, comma 2, dello Statuto; 
    8. Per rispondere all'esigenza  di  semplificare  i  procedimenti
amministrativi e ridurre gli oneri  amministrativi  per  il  rilascio
delle autorizzazioni e delle concessioni, si prevede il ricorso  agli
sportelli unici  per  le  attivita'  produttive  (SUAP).  Si  prevede
inoltre di  poter  far  ricorso  allo  strumento  della  segnalazione
certificata di inizio delle attivita' (SCIA) di cui all'art. 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  amministrativi),
per la realizzazione di interventi in variazione non  sostanziale  al
progetto di coltivazione gia' autorizzato, consentendo in questo modo
una riduzione dei tempi per le imprese ed un contestuale sgravio  dei
procedimenti in capo ai comuni; 
    9. In  ragione  degli  adempimenti  relativi  alla  procedure  di
pianificazione, di valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA)  e  di
controllo,  si  prevede  un  incremento  della  quota  di  contributo
destinato alla Regione. Al fine, inoltre, di adeguare  l'entita'  dei
contributi alle esigenze territoriali si introducono degli indicatori
a cui i comuni si riferiscono nello stabilire gli importi unitari dei
contributi stessi; 
    10. Al fine di superare le difficolta'  lamentate  dalle  imprese
del  settore  estrattivo  per  l'ottenimento   di   idonee   garanzie
finanziarie, necessarie per assicurare la corretta risistemazione dei
siti   estrattivi,   per   tutta   la   durata   del    provvedimento
autorizzatorio,  si  prevede  la  possibilita'   che   queste   siano
rilasciate  per  fasi  temporalmente   individuate   nel   piano   di
coltivazione  a   cui   corrisponde   uno   specifico   progetto   di
risistemazione ambientale; 
    11. L'adesione volontaria delle imprese al sistema comunitario di
ecogestione e audit (Eco-management and audit  scheme  «EMAS»),  come
testimonianza  di  attenzione  nei  confronti  dell'ambiente,   viene
favorita  con  il  presente  intervento   normativo   attraverso   il
riconoscimento della riduzione degli importi unitari  ai  fini  della
determinazione dei contributi di estrazione,  della  riduzione  della
garanzia finanziaria, dell'ampliamento  dei  tempi  di  durata  delle
autorizzazioni e delle concessioni; 
    12. Al  fine  di  assicurare  il  recupero  dei  siti  estrattivi
dismessi  e  in  abbandono,  in  situazioni  di  degrado  ambientale,
territoriale o  paesaggistico,  derivanti  dalla  cattiva  conduzione
svolta nel passato, si rende necessario prevedere la possibilita'  di
apposita autorizzazione rilasciata dai  comuni  con  una  durata  non
superiore a sei  anni  e  che  consenta  la  commercializzazione  del
materiale fino ad un massimo del 30 per cento di quanto coltivato  in
passato nel sito stesso; 
    13. Nel rispetto di quanto affermato nella sentenza  della  Corte
costituzionale n.  488/1995,  che  ha  riconosciuto  la  legittimita'
costituzionale della legge regionale n.  104/1995,  rimane  ferma  la
potesta' regolamentare dei Comuni di Massa e Carrara in  merito  alla
disciplina delle concessioni  degli  agri  marmiferi,  che  trova  il
proprio fondamento nell'art. 64 del regio decreto n. 1443/1927 e  nel
regime proprietario di  tali  beni  che  appartengono  al  patrimonio
indisponibile dei medesimi comuni; 
    14. La  suddetta  potesta'  regolamentare  deve  essere  tuttavia
esercitata nel rispetto delle norme e dei  principi  dell'ordinamento
comunitario sulle concessioni di beni pubblici, che trovano  comunque
applicazione indipendentemente dal richiamo contenuto nella  presente
legge, nonche' delle disposizioni regionali sull'attivita' estrattiva
a tutela del territorio, in relazione alla quali la Regione  mantiene
un autonomo titolo di legittimazione a legiferare  anche  nell'ambito
di tali aree; 
    15. Al fine di evitare sovrapposizioni con la presente  normativa
vengono abrogati  gli  articoli  2  e  3  della  legge  regionale  n.
104/1995; 
    16. La Regione disciplina  l'attivita'  estrattiva  tenuto  conto
delle  particolarita'  storiche,   giuridiche   ed   economiche   che
caratterizzano i beni compresi nel  suo  territorio,  esercitando  la
propria potesta' legislativa in materia di attivita'  estrattiva  nel
pieno rispetto della potesta' esclusiva dello  Stato  in  materia  di
ordinamento civile e di tutela della concorrenza; 
    17. La  legge  regionale  rispetta  i  principi  e  gli  istituti
giuridici storicamente consolidatisi in riferimento allo sfruttamento
dei marmi negli agri marmiferi vicinali e alla disciplina generale di
cui all'editto della Duchessa Maria  Teresa  Cybo  Malaspina  del  1°
febbraio 1751; 
    18. La natura di beni appartenenti  al  patrimonio  indisponibile
comunale dei cd «beni estimati» che insistono  negli  agri  marmiferi
del Comune di Carrara e che nel 1751, anno di emanazione  dell'editto
di Maria Teresa Cybo Malaspina, erano iscritti da  oltre  venti  anni
negli estimi dei particolari, e'  stata  riconosciuta  da  autorevoli
studiosi nei pareri da essi espressi.  Secondo  autorevole  dottrina,
l'Editto del 1751 non ha attribuito la proprieta'  piena  e  perfetta
dei fondi concessi ai soggetti iscritti nell'estimo  come  possessori
quanto piuttosto «diritti» che attenevano esclusivamente  alla  sfera
del godimento del bene, escludendo  in  tal  modo  rivendicazioni  da
parte dei «directi domini», le vicinanze, sia dei terreni stessi, sia
dei canoni di concessione; 
    19. Nei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni,
la   concessione   costituira'   il   titolo    per    il    rilascio
dell'autorizzazione per  l'esercizio  dell'attivita'  estrattiva.  La
concessione  verra'  rilasciata  dal  comune  previo  esperimento  di
procedura di gara ad evidenza pubblica,  nel  rispetto  dei  principi
comunitari  di   parita'   di   trattamento,   non   discriminazione,
trasparenza tra gli operatori economici e pubblicita', a tutela della
concorrenza e della  liberta'  di  stabilimento;  non  potra'  essere
trasferita o ceduta, avra' durata massima di venticinque anni  e  non
potra' essere prorogata o rinnovata  neppure  tacitamente,  salvo  la
possibilita' di un incremento della durata di due anni per le imprese
registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria
delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e  audit
(EMAS), che abroga il regolamento (CE) n.  761/2001  e  le  decisioni
della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE; 
    20. Il comune, al fine di selezionare le domande di  concessione,
provvedera'  all'indizione  di  una  gara  ad  evidenza  pubblica   e
selezionera'  i  progetti  che  prevedranno  ricadute  ambientali   e
socioeconomiche in una logica  di  filiera.  I  progetti  selezionati
dovranno garantire, oltre ad un corretto sfruttamento del giacimento,
anche ulteriori fasi  di  lavorazione  sul  territorio  dei  minerali
estratti; 
    21.   Le   attivita'   estrattive   esercitate   nel    distretto
Apuo-vesiliese che hanno ad oggetto i materiali da taglio  e  i  loro
derivati saranno soggette al pagamento di un contributo di estrazione
che viene commisurato non solo in considerazione  della  peculiarita'
della realta' territoriale ed economica  dell'area,  che  detiene  un
ruolo di  prima  importanza  nel  panorama  regionale,  nazionale  ed
internazionale,  ma  anche  in  relazione  alle  caratteristiche   di
rilevante valore ambientale e paesaggistico dei luoghi.  Per  i  beni
appartenenti al patrimonio  indisponibile  comunale  e'  previsto  il
canone concessorio determinato dal comune in ambito di gara  e  viene
fissato un limite tra  la  somma  del  canone  e  del  contributo  di
estrazione. L'estrazione  dei  materiali  per  uso  industriale,  per
costruzioni ed opere civili e' comunque soggetto al contributo di cui
all'art. 27; 
    22. Nel rispetto dei principi comunitari stabiliti  dal  trattato
sull'Unione europea e  dal  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea,  le  concessioni  sui  beni  del  patrimonio   indisponibile
comunale sono rilasciate a seguito di procedure ad evidenza  pubblica
alla scadenza naturale delle stesse. Viene pertanto  cancellato  ogni
automatismo determinante disparita' di trattamento tra gli  operatori
economici. Per i titoli abilitativi privi di  scadenza,  al  fine  di
renderne  certo  il  termine  finale  e   valutato,   altresi',   che
l'incertezza  relativa  alla  loro   durata   incide   sulla   stessa
sopravvivenza delle  imprese  estrattive  rendendo  impossibile  ogni
efficace programmazione economica e finanziaria, si prevede che  essi
potranno rimanere efficaci per un massimo di sette anni  dall'entrata
in vigore della presente legge; 
    23. Al fine di rispondere alle esigenze di sviluppo  del  settore
estrattivo, coerentemente con i sopracitati principi  comunitari,  si
prevede, per le attivita' estrattive il cui termine  e'  in  scadenza
nei primi sette anni di  vigenza  della  legge,  che  possano  essere
rilasciati nuovi titoli abilitativi senza l'esperimento di  procedure
di  gara,  fatta  salva  la  presentazione  di  idoneo  progetto   di
coltivazione. La validita' di questi titoli  abilitativi  non  potra'
comunque eccedere i sette anni dall'entrata in  vigore  della  legge.
Inoltre, a garanzia dell'esercizio, dello sviluppo  e  valorizzazione
delle attivita' imprenditoriali e di tutela de gli  investimenti,  se
l'impresa estrattiva si  impegna,  tramite  apposita  convenzione  da
stipulare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
ad incrementare le  fasi  di  lavorazione  e  di  trasformazione  dei
minerali estratti nel sistema produttivo locale, il termine di durata
del titolo abilitativo potra' essere aumentato fino ad un massimo  di
venticinque  anni  complessivi,  su  domanda  dell'interessato.  Allo
stesso modo, per le attivita' estrattive in scadenza tra i sette e  i
venticinque anni dall'entrata in  vigore  della  presente  legge,  si
prevede la possibilita' del rilascio di un nuovo provvedimento la cui
scadenza non potra'  eccedere  i  venticinque  anni  dall'entrata  in
vigore della stessa presente legge previa  stipula  della  sopradetta
convenzione; 
    24. Al fine di evitare che il concessionario  subentrante  tragga
uno sperequato beneficio dall'avviamento aziendale e  di  riconoscere
il giusto indennizzo al concessionario uscente,  si  prevede  che  il
valore  residuo  dei  beni  strumentali  funzionali  e  delle   spese
sostenute per  la  disponibilita'  del  bene  non  ammortizzate  gia'
effettuate da quest'ultimo vengano individuati al momento della gara.
In tal modo,  l'esigenza  di  rimborsare  i  costi  sopportati  dalle
imprese estrattive e non recuperati risulterebbe compatibile sia  con
le procedure di affidamento, sia con l'esigenza  di  incentivare  gli
operatori del settore ad effettuare investimenti; 
    25. Le funzioni in materia di autorizzazione ai fini del  vincolo
idrogeologico rimangono in capo ai  comuni  secondo  quanto  disposto
dalla legge forestale e dal relativo regolamento di attuazione; 
    26. Le funzioni di polizia e vigilanza in ambito delle  attivita'
estrattive rimangono in capo ai comuni  in  ordine  al  rispetto  dei
contenuti e delle prescrizioni dell'autorizzazione, ed  alle  aziende
USL in ordine al rispetto della normativa  in  materia  di  salute  e
sicurezza dei lavoratori; 
    27. Con la presente legge, peraltro, la Regione intende  assumere
un ruolo centrale mediante una funzione di controllo diretto, che  si
affianca a quella dei comuni,  oltre  a  quella  di  coordinamento  e
monitoraggio  dell'attivita'  svolta  dai  comuni  stessi,  volta   a
garantire omogeneita' e uniformita' nello svolgimento delle  funzione
su tutto il  territorio  regionale  da  parte  di  tutti  i  soggetti
competenti; 
    28. Tale omogeneita' e uniformita' su tutto il  territorio  sara'
garantita anche mediante  l'effettuazione,  da  parte  della  Regione
stessa, dei procedimenti di verifica di assoggettabilita' e di VIA in
ordine ai progetti relativi ai siti estrattivi con materiale  scavato
superiore a 60.000  metri  cubi  annui  e  30.000  metri  cubi  annui
all'interno del Parco regionale delle Alpi Apuane; 
    29. Data l'eliminazione del livello di pianificazione provinciale
e la conseguente implementazione del livello  regionale,  nonche'  in
considerazione  dell'attribuzione  alla  Regione  delle  funzioni  in
materia di VIA e di quelle di controllo  diretto  sull'attivita'  dei
siti estrattivi, e' necessario che la Regione  medesima  si  doti  di
ulteriore personale in numero adeguato all'espletamento  delle  nuove
funzioni; 
    30. Con la presente legge si  prevede  l'obbligo  dei  comuni  di
trasmettere alla Regione le  informazioni  relative  agli  esiti  dei
controlli e, in caso di inadempimento  dei  comuni,  e'  previsto  il
potere sostitutivo della Regione. La Regione inoltre, avra' l'obbligo
di effettuare verifiche, a campione e su segnalazione,  su  tutte  le
cave ricadenti nel territorio regionale. A tal  fine  si  prevede  un
incremento della dotazione organica degli uffici regionali; 
    31.  Al  fine  della  valorizzazione  e  dell'incentivazione  dei
sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle  filiere
produttive  si  prevede,  anche  attraverso  l'individuazione  di  un
soggetto che rappresenti il distretto produttivo Apuo-versiliese,  la
promozione  di  interventi  volti  a  diffondere  le  esperienze   di
etichette e marchi locali che promuovano le produzioni tipiche, anche
dimostrando minori impatti ambientali e sociali lungo il loro  intero
ciclo di vita, e a valorizzare  il  materiale  da  estrazione,  anche
attraverso l'aumento del livello di  trasparenza  (tracciabilita')  e
capacita' di destinazione dei prodotti, con  particolare  riferimento
alla sensibilizzazione del cittadino; 
    32. Sono previste  sanzioni  per  i  comuni  che  non  provvedano
all'invio delle informazioni alla Regione o che non  abbiano  versato
la parte spettante del contributo all'azienda USL o alla Regione: 
  Approva la presente legge 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. La Regione  con  la  presente  legge  disciplina  la  ricerca  e
l'attivita' estrattiva  delle  sostanze  minerali  appartenenti  alla
categoria cave di cui all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la
coltivazione delle miniere nel Regno). 
  2. La presente legge non si applica al demanio fluviale, lacuale  e
marittimo.