(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 30 marzo 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO PREAMBOLO CAPO I Disposizioni generali Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Funzioni della Regione Art. 4 - Funzioni dei comuni Art. 5 - Regolamento di attuazione CAPO II Atti di programmazione e strumenti di pianificazione territoriale in materia di cave Art. 6 - Piano regionale cave Art. 7 - Contenuti del piano regionale cave Art. 8 - Procedure per l'approvazione e la modifica del piano regionale cave Art. 9 - Adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunale Art. 10 - Disposizioni per la previsione di nuove aree a destinazione estrattiva. Ampliamento o riduzione di quelle esistenti Art. 11 - Avviso pubblico Art. 12 - Collaborazione tra enti per la definizione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica Art. 13 - Previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunali in contrasto con il piano regionale cave Art.14 - Poteri sostitutivi Art.15 - Monitoraggio CAPO III Disposizioni relative all'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva Art. 16 - Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' estrattiva Art. 17 - Domanda di autorizzazione Art. 18 - Oggetto e contenuto dell'autorizzazione Art. 19 - Procedimento di rilascio dell'autorizzazione Art. 20 - Durata dell'autorizzazione Art. 21 - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione Art. 22 - Subingresso nelle coltivazioni Art. 23 - Varianti all'autorizzazione Art. 24 - Ultimazione dei lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale Art. 25 - Obblighi informativi connessi all'esercizio dell'attivita' estrattiva Art. 26 - Garanzie finanziarie Art. 27 - Contributo di estrazione Art. 28 - Consorzi CAPO IV Disposizioni relative al permesso di ricerca Art. 29 - Permesso di ricerca Art. 30 - Obblighi del ricercatore CAPO V Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi Art. 31 - Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi CAPO VI Disposizioni relative al distretto Apuo-Versiliese Art. 32 - Agri marmiferi di proprieta' dei Comuni di Massa e Carrara Art. 33 - Concessione Art. 34 - Oggetto e contenuto della concessione Art. 35 - Procedimento per il rilascio della concessione Art. 36 - Contributo di estrazione e canone concessorio Art. 37 - Cause di decadenza della concessione Art. 38 - Autorizzazioni e concessioni esistenti Art. 39 - Regolamenti comunali Art. 40 - Sviluppo del distretto apuo-versiliese Art. 41 - Accordi per la filiera locale CAPO VII Funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico Art. 42 - Funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico CAPO VIII Disciplina dell'attivita' di cava per la realizzazione di opere pubbliche Art. 43 - Disposizioni generali Art. 44 - Autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito Art. 45 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione delle cave di prestito Art. 46 - Autorizzazione alle indagini preliminari Art. 47 - Disposizioni di carattere eccezionale Art. 48 - Estrazione dai corsi d'acqua Art. 49 - Estrazione di materiali da taglio per restauri architettonici e monumentali CAPO IX Funzioni di polizia delle cave, vigilanza e sanzioni Art. 50 - Funzioni di polizia e vigilanza Art. 51 - Coordinamento, monitoraggio e controllo della Regione Art. 52 - Sanzioni CAPO X Obblighi dei comuni Art. 53 - Obblighi dei comuni Art. 54 - Inadempimento dei comuni CAPO XI Misure di promozione del tessuto produttivo Art. 55 - Promozione delle filiere produttive dei materiali da estrazione CAPO XII Disposizioni transitorie e finali Art. 56 - Dotazione organica Art. 57 - Validita' dei piani regionali e provinciali per le attivita' estrattive Art. 58 - Disposizioni transitorie Art. 59 - Sanzioni per inadempimento della Regione Art. 60 - Clausola valutativa Art. 61 - Modifiche dell'articolo 88 della legge regionale n. 65/2014 Art. 62 - Modifiche dell'art. 45 della legge regionale n. 10/2010 Art. 63 - Modifiche dell'allegato A1 della legge regionale n. 10/2010 Art. 64 - Abrogazione dell'allegato A3 della legge regionale n. 10/2010 Art. 65 - Modifiche dell'allegato B1 della legge regionale n. 10/2010 Art. 66 - Modifiche dell'allegato B3 della legge regionale n. 10/2010 Art. 67 - Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 65/1997 Art. 68 - Modifiche dell'art. 21 della legge regionale n. 65/1997 Art. 69 - Modifiche della legge regionale n. 78/1998 Art. 70 - Modifiche della legge regionale n. 104/1995 Art. 71 - Norma finanziaria PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n) ed o), dello Statuto; Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59); Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE); Vista la legge regionale 5 dicembre 1995, n. 104 (Disciplina degli agri marmiferi dei Comuni di Massa e Carrara); Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del «Parco Regionale delle Alpi Apuane». Soppressione del relativo Consorzio); Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili); Vista legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»); Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza); Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008); Vista la sentenza della Corte costituzionale 8 novembre 1995, n. 488; Visto il parere istituzionale favorevole espresso dalla Prima commissione consiliare nella seduta del 5 marzo 2015; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 16 ottobre 2014; Considerato quanto segue: 1. La programmazione del settore estrattivo necessita di una visione d'insieme finalizzata a stabilire regole univoche per il corretto uso delle risorse minerarie, ad assicurare coerenza sotto il profilo della tutela del territorio e dell'ambiente ed a garantire uguali opportunita' per le imprese del settore; occorre prevedere la dislocazione delle funzioni di pianificazione mediante un solo piano di livello regionale «piano regionale cave» (PRC), inteso sia come strumento di programmazione del settore, sia come preciso riferimento operativo; 2. Nel predisporre un nuovo strumento della programmazione del settore estrattivo si dovra' tener conto prioritariamente della presenza e della localizzazione di risorse minerarie suscettibili di essere coltivate, delle reali necessita' di approvvigionamento, della presenza di siti estrattivi gia' autorizzati che possono concludere il proprio ciclo estrattivo e della presenza di aree degradate che necessitano di interventi di trasformazione da cui e' possibile trarre benefici per il territorio e profitto per i lavoratori. La nuova pianificazione si propone di ricercare una piu' chiara compatibilita' tra attivita' estrattiva e tutela dell'ambiente e del territorio incentivando anche nuove soluzioni localizzative e l'impiego di nuovi metodi di coltivazione delle sostanze minerali; 3. Nella consapevolezza che il settore delle attivita' estrattive si contraddistingue per la rilevanza economica, sociale ed occupazionale, va incentivata la sensibilizzazione di una condotta responsabile delle imprese estrattive e del settore del riciclaggio dei materiali riutilizzabili. Conseguentemente va previsto che l'autorizzazione sia rilasciata a soggetti dotati di idonea capacita' tecnica e professionale; 4. E' opportuno incentivare il riuso delle aree di escavazione dismesse e in abbandono, sostenere l'uso dei prodotti di sostituzione e dei riciclati ed incoraggiare l'uso ottimale delle risorse al fine di attenuare la dipendenza dalle materie prime, limitandone il consumo; 5. L'attuale sistema pianificatorio prevede la redazione dei piani delle attivita' estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili delle provincie (PAERP) e cinque province su dieci hanno redatto un piano provinciale; fino all'entrata in vigore del nuovo piano regionale delle attivita' estrattive, di recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili (PRAER), tali cinque piani provinciali continueranno ad essere vigenti, cosi' come continuera' ad essere vigente il piano regionale attivita' estrattive (PRAE) nelle province sprovviste di PAERP ed il PRAER per l'intero territorio regionale; 6. L'attuale processo istruttorio relativo alla verifica di assoggettabilita' e alla valutazione di impatto ambientale necessita di elementi omogenei per dare modo di valutare con uniformita' sul territorio gli impatti ambientali dell'attivita' estrattiva; a tal fine l'intervento normativo prevede l'attribuzione alla Regione delle competenze in materia di impatto ambientale oltre una determinata soglia; 7. Al fine di salvaguardare specifiche esigenze di unitarieta', omogeneita' e uniformita' delle funzioni di vigilanza e controllo da parte dei soggetti competenti, comuni e aziende unita' sanitarie locali (USL) si rende necessario disciplinare con regolamento regionale lo svolgimento e l'organizzazione delle medesime funzioni ai sensi dell'art. 63, comma 2, dello Statuto; 8. Per rispondere all'esigenza di semplificare i procedimenti amministrativi e ridurre gli oneri amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni, si prevede il ricorso agli sportelli unici per le attivita' produttive (SUAP). Si prevede inoltre di poter far ricorso allo strumento della segnalazione certificata di inizio delle attivita' (SCIA) di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per la realizzazione di interventi in variazione non sostanziale al progetto di coltivazione gia' autorizzato, consentendo in questo modo una riduzione dei tempi per le imprese ed un contestuale sgravio dei procedimenti in capo ai comuni; 9. In ragione degli adempimenti relativi alla procedure di pianificazione, di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di controllo, si prevede un incremento della quota di contributo destinato alla Regione. Al fine, inoltre, di adeguare l'entita' dei contributi alle esigenze territoriali si introducono degli indicatori a cui i comuni si riferiscono nello stabilire gli importi unitari dei contributi stessi; 10. Al fine di superare le difficolta' lamentate dalle imprese del settore estrattivo per l'ottenimento di idonee garanzie finanziarie, necessarie per assicurare la corretta risistemazione dei siti estrattivi, per tutta la durata del provvedimento autorizzatorio, si prevede la possibilita' che queste siano rilasciate per fasi temporalmente individuate nel piano di coltivazione a cui corrisponde uno specifico progetto di risistemazione ambientale; 11. L'adesione volontaria delle imprese al sistema comunitario di ecogestione e audit (Eco-management and audit scheme «EMAS»), come testimonianza di attenzione nei confronti dell'ambiente, viene favorita con il presente intervento normativo attraverso il riconoscimento della riduzione degli importi unitari ai fini della determinazione dei contributi di estrazione, della riduzione della garanzia finanziaria, dell'ampliamento dei tempi di durata delle autorizzazioni e delle concessioni; 12. Al fine di assicurare il recupero dei siti estrattivi dismessi e in abbandono, in situazioni di degrado ambientale, territoriale o paesaggistico, derivanti dalla cattiva conduzione svolta nel passato, si rende necessario prevedere la possibilita' di apposita autorizzazione rilasciata dai comuni con una durata non superiore a sei anni e che consenta la commercializzazione del materiale fino ad un massimo del 30 per cento di quanto coltivato in passato nel sito stesso; 13. Nel rispetto di quanto affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 488/1995, che ha riconosciuto la legittimita' costituzionale della legge regionale n. 104/1995, rimane ferma la potesta' regolamentare dei Comuni di Massa e Carrara in merito alla disciplina delle concessioni degli agri marmiferi, che trova il proprio fondamento nell'art. 64 del regio decreto n. 1443/1927 e nel regime proprietario di tali beni che appartengono al patrimonio indisponibile dei medesimi comuni; 14. La suddetta potesta' regolamentare deve essere tuttavia esercitata nel rispetto delle norme e dei principi dell'ordinamento comunitario sulle concessioni di beni pubblici, che trovano comunque applicazione indipendentemente dal richiamo contenuto nella presente legge, nonche' delle disposizioni regionali sull'attivita' estrattiva a tutela del territorio, in relazione alla quali la Regione mantiene un autonomo titolo di legittimazione a legiferare anche nell'ambito di tali aree; 15. Al fine di evitare sovrapposizioni con la presente normativa vengono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 104/1995; 16. La Regione disciplina l'attivita' estrattiva tenuto conto delle particolarita' storiche, giuridiche ed economiche che caratterizzano i beni compresi nel suo territorio, esercitando la propria potesta' legislativa in materia di attivita' estrattiva nel pieno rispetto della potesta' esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e di tutela della concorrenza; 17. La legge regionale rispetta i principi e gli istituti giuridici storicamente consolidatisi in riferimento allo sfruttamento dei marmi negli agri marmiferi vicinali e alla disciplina generale di cui all'editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751; 18. La natura di beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale dei cd «beni estimati» che insistono negli agri marmiferi del Comune di Carrara e che nel 1751, anno di emanazione dell'editto di Maria Teresa Cybo Malaspina, erano iscritti da oltre venti anni negli estimi dei particolari, e' stata riconosciuta da autorevoli studiosi nei pareri da essi espressi. Secondo autorevole dottrina, l'Editto del 1751 non ha attribuito la proprieta' piena e perfetta dei fondi concessi ai soggetti iscritti nell'estimo come possessori quanto piuttosto «diritti» che attenevano esclusivamente alla sfera del godimento del bene, escludendo in tal modo rivendicazioni da parte dei «directi domini», le vicinanze, sia dei terreni stessi, sia dei canoni di concessione; 19. Nei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni, la concessione costituira' il titolo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' estrattiva. La concessione verra' rilasciata dal comune previo esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi comunitari di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza tra gli operatori economici e pubblicita', a tutela della concorrenza e della liberta' di stabilimento; non potra' essere trasferita o ceduta, avra' durata massima di venticinque anni e non potra' essere prorogata o rinnovata neppure tacitamente, salvo la possibilita' di un incremento della durata di due anni per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE; 20. Il comune, al fine di selezionare le domande di concessione, provvedera' all'indizione di una gara ad evidenza pubblica e selezionera' i progetti che prevedranno ricadute ambientali e socioeconomiche in una logica di filiera. I progetti selezionati dovranno garantire, oltre ad un corretto sfruttamento del giacimento, anche ulteriori fasi di lavorazione sul territorio dei minerali estratti; 21. Le attivita' estrattive esercitate nel distretto Apuo-vesiliese che hanno ad oggetto i materiali da taglio e i loro derivati saranno soggette al pagamento di un contributo di estrazione che viene commisurato non solo in considerazione della peculiarita' della realta' territoriale ed economica dell'area, che detiene un ruolo di prima importanza nel panorama regionale, nazionale ed internazionale, ma anche in relazione alle caratteristiche di rilevante valore ambientale e paesaggistico dei luoghi. Per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale e' previsto il canone concessorio determinato dal comune in ambito di gara e viene fissato un limite tra la somma del canone e del contributo di estrazione. L'estrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni ed opere civili e' comunque soggetto al contributo di cui all'art. 27; 22. Nel rispetto dei principi comunitari stabiliti dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le concessioni sui beni del patrimonio indisponibile comunale sono rilasciate a seguito di procedure ad evidenza pubblica alla scadenza naturale delle stesse. Viene pertanto cancellato ogni automatismo determinante disparita' di trattamento tra gli operatori economici. Per i titoli abilitativi privi di scadenza, al fine di renderne certo il termine finale e valutato, altresi', che l'incertezza relativa alla loro durata incide sulla stessa sopravvivenza delle imprese estrattive rendendo impossibile ogni efficace programmazione economica e finanziaria, si prevede che essi potranno rimanere efficaci per un massimo di sette anni dall'entrata in vigore della presente legge; 23. Al fine di rispondere alle esigenze di sviluppo del settore estrattivo, coerentemente con i sopracitati principi comunitari, si prevede, per le attivita' estrattive il cui termine e' in scadenza nei primi sette anni di vigenza della legge, che possano essere rilasciati nuovi titoli abilitativi senza l'esperimento di procedure di gara, fatta salva la presentazione di idoneo progetto di coltivazione. La validita' di questi titoli abilitativi non potra' comunque eccedere i sette anni dall'entrata in vigore della legge. Inoltre, a garanzia dell'esercizio, dello sviluppo e valorizzazione delle attivita' imprenditoriali e di tutela de gli investimenti, se l'impresa estrattiva si impegna, tramite apposita convenzione da stipulare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad incrementare le fasi di lavorazione e di trasformazione dei minerali estratti nel sistema produttivo locale, il termine di durata del titolo abilitativo potra' essere aumentato fino ad un massimo di venticinque anni complessivi, su domanda dell'interessato. Allo stesso modo, per le attivita' estrattive in scadenza tra i sette e i venticinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, si prevede la possibilita' del rilascio di un nuovo provvedimento la cui scadenza non potra' eccedere i venticinque anni dall'entrata in vigore della stessa presente legge previa stipula della sopradetta convenzione; 24. Al fine di evitare che il concessionario subentrante tragga uno sperequato beneficio dall'avviamento aziendale e di riconoscere il giusto indennizzo al concessionario uscente, si prevede che il valore residuo dei beni strumentali funzionali e delle spese sostenute per la disponibilita' del bene non ammortizzate gia' effettuate da quest'ultimo vengano individuati al momento della gara. In tal modo, l'esigenza di rimborsare i costi sopportati dalle imprese estrattive e non recuperati risulterebbe compatibile sia con le procedure di affidamento, sia con l'esigenza di incentivare gli operatori del settore ad effettuare investimenti; 25. Le funzioni in materia di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico rimangono in capo ai comuni secondo quanto disposto dalla legge forestale e dal relativo regolamento di attuazione; 26. Le funzioni di polizia e vigilanza in ambito delle attivita' estrattive rimangono in capo ai comuni in ordine al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni dell'autorizzazione, ed alle aziende USL in ordine al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; 27. Con la presente legge, peraltro, la Regione intende assumere un ruolo centrale mediante una funzione di controllo diretto, che si affianca a quella dei comuni, oltre a quella di coordinamento e monitoraggio dell'attivita' svolta dai comuni stessi, volta a garantire omogeneita' e uniformita' nello svolgimento delle funzione su tutto il territorio regionale da parte di tutti i soggetti competenti; 28. Tale omogeneita' e uniformita' su tutto il territorio sara' garantita anche mediante l'effettuazione, da parte della Regione stessa, dei procedimenti di verifica di assoggettabilita' e di VIA in ordine ai progetti relativi ai siti estrattivi con materiale scavato superiore a 60.000 metri cubi annui e 30.000 metri cubi annui all'interno del Parco regionale delle Alpi Apuane; 29. Data l'eliminazione del livello di pianificazione provinciale e la conseguente implementazione del livello regionale, nonche' in considerazione dell'attribuzione alla Regione delle funzioni in materia di VIA e di quelle di controllo diretto sull'attivita' dei siti estrattivi, e' necessario che la Regione medesima si doti di ulteriore personale in numero adeguato all'espletamento delle nuove funzioni; 30. Con la presente legge si prevede l'obbligo dei comuni di trasmettere alla Regione le informazioni relative agli esiti dei controlli e, in caso di inadempimento dei comuni, e' previsto il potere sostitutivo della Regione. La Regione inoltre, avra' l'obbligo di effettuare verifiche, a campione e su segnalazione, su tutte le cave ricadenti nel territorio regionale. A tal fine si prevede un incremento della dotazione organica degli uffici regionali; 31. Al fine della valorizzazione e dell'incentivazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere produttive si prevede, anche attraverso l'individuazione di un soggetto che rappresenti il distretto produttivo Apuo-versiliese, la promozione di interventi volti a diffondere le esperienze di etichette e marchi locali che promuovano le produzioni tipiche, anche dimostrando minori impatti ambientali e sociali lungo il loro intero ciclo di vita, e a valorizzare il materiale da estrazione, anche attraverso l'aumento del livello di trasparenza (tracciabilita') e capacita' di destinazione dei prodotti, con particolare riferimento alla sensibilizzazione del cittadino; 32. Sono previste sanzioni per i comuni che non provvedano all'invio delle informazioni alla Regione o che non abbiano versato la parte spettante del contributo all'azienda USL o alla Regione: Approva la presente legge Art. 1 Oggetto 1. La Regione con la presente legge disciplina la ricerca e l'attivita' estrattiva delle sostanze minerali appartenenti alla categoria cave di cui all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno). 2. La presente legge non si applica al demanio fluviale, lacuale e marittimo.